Art. 80 · Avvistamento di navi di parti non contraenti

Art. 80

Avvistamento di navi di parti non contraenti

In vigore dal 21 dic 2006
Avvistamento di navi di parti non contraenti 1.   Le navi battenti bandiera di uno Stato membro comunicano a quest'ultimo informazioni sulle eventuali attività di pesca condotte nella zona della convenzione SEAFO da navi battenti bandiera di una parte non contraente. Le informazioni devono indicare tra l'altro: a) il nome della nave; b) il numero di registrazione della nave; c) lo Stato di bandiera della nave; d) qualsiasi altra informazione rilevante sulla nave avvistata. 2.   Gli Stati membri trasmettono il più sollecitamente possibile alla Commissione le informazioni di cui al paragrafo 1. La Commissione a sua volta le trasmette per conoscenza al segretario esecutivo della SEAFO.
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