Art. 78

Comunicazione dei movimenti della nave e delle catture

In vigore dal 21 dic 2006
Comunicazione dei movimenti della nave e delle catture 1.   Le navi da pesca e quelle impegnate in ricerche scientifiche autorizzate a operare nella zona della convenzione SEAFO, e effettivamente attive nella stessa, sono tenute a informare mediante VMS, o con altre mezzi adeguati, le autorità dello Stato membro di bandiera (e a richiesta di quest'ultimo il segretario esecutivo della SEAFO) sull'entrata, l'uscita e le catture. 2.   La comunicazione di entrata deve essere inviata non prima di 12 e non meno di 6 ore prima di ogni entrata nella zona della convenzione SEAFO e deve comprendere la data di ingresso, la posizione geografica della nave e i quantitativi di pesce a bordo ripartiti per specie (codice FAO Alfa 3) e per peso vivo (kg). 3.   Le comunicazioni sulle catture devono indicare specie (codice FAO Alfa 3) e peso vivo (kg) e essere inviate alla fine di ciascun mese civile. 4.   La comunicazione di uscita è trasmessa al massimo 12 ore e almeno 6 ore prima di ogni uscita dalla zona della convenzione SEAFO. Essa deve indicare la data di uscita, l'ora, la posizione geografica della nave, il numero di giorni di pesca e le catture effettuate per specie (codice FAD Alfa 3) e in peso vivo (kg) nella zona della convenzione dall'inizio delle attività di pesca o dall'ultima dichiarazione delle catture.
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Comunicazione dei movimenti della nave e delle catture (Art. 78 Regolamento (UE) 2007/41) — Testo vigente | Portale Normativo