Art. 77
Misure di attenuazione
In vigore dal 21 dic 2006
Misure di attenuazione
1. Tutte le navi comunitarie che svolgano attività di pesca a sud del parallelo di latitudine 30o S devono avere a bordo e utilizzare dispositivi per spaventare gli uccelli marini (i pali tori — tori poles):
a)
i pali in questione devono essere conformi al modello e alle modalità d'uso concordati, di cui alla parte II dell'allegato XVI;
b)
i pali devono essere dispiegati prima che i palangari facciano il loro ingresso nelle acque a sud del parallelo di latitudine 30o S;
c)
se praticabile le navi sono invitate a utilizzare un secondo palo e un altro dispositivo per spaventare gli uccelli marini ognivolta che questi ultimi siano in gran numero o in intensa attività;
d)
tutte le navi devono avere dispositivi di riserva pronti per un uso immediato.
2. I palangari devono essere calati solamente durante le ore notturne (ovvero nelle ore di oscurità del cosiddetto crepuscolo nautico (41). Durante la pesca notturna con palangari, dev'essere utilizzata solamente l'illuminazione della nave che è necessaria per motivi di sicurezza.
3. Il rigetto delle frattaglie è vietato quando le reti sono gettate o ritirate. Tale rigetto deve essere evitato durante la cala degli attrezzi. Laddove possibile il rigetto deve avvenire sul lato opposto rispetto a quello da cui vengono calati gli attrezzi. Nel caso di navi o tipi di pesca per i quali non esiste l'obbligo di mantenere a bordo le frattaglie deve essere messo in atto un sistema per rimuovere gli ami dalle frattaglie e dalle teste dei pesci prima del rigetto in mare. Le reti devono essere pulite prima dell'uso per rimuovervi elementi che potrebbero attirare gli uccelli marini.
4. Le navi comunitarie adottano procedure per il calo e il ritiro delle reti tali da ridurre al minimo il periodo in cui le reti si trovano sulla superficie dell'acqua con le maglie non tese. Nella misura del possibile la manutenzione delle reti deve avvenire quando esse sono fuori dall'acqua.
5. Le navi comunitarie devono essere incoraggiate a sviluppare configurazioni degli attrezzi tali da ridurre al minimo la possibilità che gli uccelli marini vengano a contatto con la parte della rete per loro più pericolosa, ad esempio aumentando il peso o diminuendo il galleggiamento della rete in modo che scenda più rapidamente o fissando bandierine colorate o altri dispositivi sopra determinate parti della rete dove la dimensione delle maglie può comportare un pericolo per gli uccelli.
6. Le navi comunitarie che per la loro configurazione non dispongono a bordo di strutture per la trasformazione o di una capacità adeguata per mantenere a bordo le frattaglie o di gettare queste ultime in mare dal lato opposto rispetto a quello da cui sono calati gli attrezzi non sono autorizzate a pescare nella zona della convenzione SEAFO.
7. Occorre fare il possibile affinché gli uccelli catturati durante le operazioni di pesca vengano rimessi in libertà vivi e affinché, nella misura del possibile, gli ami vengano rimossi senza mettere in pericolo la vita dell'uccello.
Storico versioni
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