Art. 79

Osservazioni scientifiche e raccolta di informazioni a sostegno della valutazione dello stock

In vigore dal 21 dic 2006
Osservazioni scientifiche e raccolta di informazioni a sostegno della valutazione dello stock 1.   Gli Stati membri garantiscono che tutte le loro navi operanti nella zona della convenzione SEAFO e attive nella pesca di specie coperte dalla convenzione SEAFO abbiano a bordo osservatori scientifici qualificati. 2.   Gli Stati membri richiedono l'invio delle informazioni raccolte dagli osservatori per ciascuna nave battente la loro bandiera entro 30 giorni dopo che quest'ultima ha lasciato la zona della convenzione SEAFO. I dati devono essere trasmessi nel formato indicato dal comitato scientifico della SEAFO. Gli Stati membri inviano non appena possibile copia delle informazioni alla Commissione, tenendo conto della necessità di mantenere la riservatezza dei dati non aggregati. Gli Stati membri possono inoltre trasmettere copia delle informazioni al segretario esecutivo della SEAFO. 3.   Nella misura del possibile le informazioni di cui al presente articolo devono essere raccolte e verificate da osservatori designati entro e non oltre il 30 giugno 2007.
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