Art. 76

Informazioni sulle interazioni con uccelli marini

In vigore dal 21 dic 2006
Informazioni sulle interazioni con uccelli marini Gli Stati membri raccolgono e mettono a disposizione della Commissione entro il 1o giugno 2007 tutte le informazioni relative alle interazioni con uccelli marini, incluse le catture accidentali da parte delle loro navi impegnate nella pesca di specie coperte dalla convenzione SEAFO.
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Informazioni sulle interazioni con uccelli marini (Art. 76 Regolamento (UE) 2007/41) — Testo vigente | Portale Normativo