Art. 76
Informazioni sulle interazioni con uccelli marini
In vigore dal 21 dic 2006
Informazioni sulle interazioni con uccelli marini
Gli Stati membri raccolgono e mettono a disposizione della Commissione entro il 1o giugno 2007 tutte le informazioni relative alle interazioni con uccelli marini, incluse le catture accidentali da parte delle loro navi impegnate nella pesca di specie coperte dalla convenzione SEAFO.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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