Art. 53
Ispezioni
In vigore dal 21 dic 2006
Ispezioni
1. Gli Stati membri effettuano ispezioni su almeno il 15 % degli sbarchi o dei trasbordi da navi da pesca di paesi terzi, di cui all', avvenuti ogni anno nei loro porti.
2. Le ispezioni comportano il controllo di tutte le operazioni di sbarco o trasbordo nonché il controllo incrociato tra i quantitativi per specie indicati nel preavviso di sbarco e i quantitativi effettivamente sbarcati o trasbordati.
3. Gli ispettori si impegnano a non ostacolare indebitamente l'attività della nave da pesca e a garantire che quest'ultima subisca il meno possibile interferenze e intralci e che non sia compromessa la qualità del pesce.
Storico versioni
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