Art. 49

Controllo dello Stato di approdo

In vigore dal 21 dic 2006
Controllo dello Stato di approdo Fatti salvi il regolamento (CEE) n. 2847/93 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 1093/94 del Consiglio, del 6 maggio 1994, che stabilisce le condizioni applicabili ai pescherecci di paesi terzi per lo sbarco diretto e la commercializzazione delle loro catture nei porti della Comunità (38), le procedure di cui al presente capo si applicano a decorrere dal 1o maggio 2007 agli sbarchi e ai trasbordi nei porti degli Stati membri di pesce surgelato catturato da navi di paesi terzi nella zona di regolamentazione NEAFC di cui all' della convenzione allegata alla decisione 81/608/CEE del Consiglio del 13 luglio 1981 concernente la conclusione della convenzione sulla futura cooperazione multilaterale per la pesca nell'Atlantico nord-orientale (39).
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:41:oj#art-49

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo