Art. 47
Provvedimenti di prevenzione e di coercizione
In vigore dal 21 dic 2006
Provvedimenti di prevenzione e di coercizione
1. Ogni Stato membro di bandiera è tenuto a adottare adeguati provvedimenti nei confronti di una nave, qualora sia stato accertato, in conformità con le sue leggi, che tale nave battente la sua bandiera si è resa responsabile delle gravi infrazioni di cui all'.
2. I provvedimenti di cui al paragrafo 1 possono includere, a seconda delle gravità dell'infrazione e conformemente alle pertinenti disposizioni del diritto nazionale:
a)
ammende;
b)
il sequestro di attrezzi e catture illegali;
c)
il sequestro della nave;
d)
la sospensione o la revoca dell'autorizzazione di pesca;
e)
la riduzione o la revoca dei contingenti di pesca.
3. Lo Stato membro di bandiera della nave interessata comunica senza indugio alla Commissione i provvedimenti adottati in conformità del presente articolo. Sulla base di tale notifica la Commissione comunica al segretariato della NAFO i provvedimenti adottati.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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