Art. 46
Provvedimenti più severi in caso di infrazioni gravi
In vigore dal 21 dic 2006
Provvedimenti più severi in caso di infrazioni gravi
1. In aggiunta alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1956/88 del 9 giugno 1988 che adotta disposizioni per l'applicazione del programma internazionale d'ispezione reciproca adottato dall'organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale (37), in particolare i punti 9 e 10 del programma a esso allegato, lo Stato membro di bandiera avvia le azioni di cui alla presente sezione qualora una nave battente la sua bandiera abbia commesso una delle seguenti gravi infrazioni:
a)
la pesca diretta di uno stock per il quale essa è stata sospesa o vietata;
b)
le inesattezze nella dichiarazione delle catture; sono passibili di provvedimenti ai sensi del presente articolo i casi in cui le differenze (calcolate come percentuale dei dati riportati nel registro) tra le stime dell'ispettore sulle catture trasformate a bordo, per specie o in totale, e i dati registrati nel registro di produzione divergano di più di 10 tonnellate o del 20 %, a seconda di quale dato è superiore; per calcolare la stima del pescato a bordo viene utilizzato un fattore di stivaggio concordato tra gli ispettori della parte contraente che effettua l'ispezione e la parte contraente della nave ispezionata;
c)
la ripetizione della stessa grave infrazione di cui al punto 9 del programma allegato al regolamento (CEE) n. 1956/88, confermata, come previsto al punto 10 del programma, nei 100 giorni successivi o nell'ambito della stessa bordata (a seconda di quale periodo sia più breve).
2. Lo Stato membro di bandiera garantisce che, successivamente all'ispezione di cui al paragrafo 3, la nave in questione cessi ogni attività di pesca e che venga avviata una seria indagine sulle gravi infrazioni.
3. Qualora nella zona di regolamentazione non sia presente un ispettore o un'altra persona designata dallo Stato membro di bandiera per effettuare l'indagine di cui al paragrafo 1, lo Stato membro di bandiera invita la nave a recarsi immediatamente in un porto in cui tale indagine possa essere avviata.
4. Nell'effettuare un'indagine per infrazione grave relativa a inesattezze nella dichiarazione delle catture, di cui al paragrafo 1, lettera b), lo Stato membro di bandiera deve garantire che l'ispezione fisica e il calcolo delle catture presenti a bordo avvengano sotto la sua autorità nel porto. L'ispezione può avvenire in presenza di un ispettore di una qualsiasi altra parte contraente che intenda parteciparvi, previo il consenso dello Stato membro di bandiera.
5. Qualora una nave sia invitata a dirigersi in un porto conformemente ai paragrafi 2, 3 e 4, un ispettore di un'altra parte contraente può salire e/o rimanere a bordo della nave diretta al porto, purché le autorità competenti dello Stato membro della nave sottoposta a ispezione non chieda all'ispettore di abbandonare la stessa.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:41:oj#art-46