Art. 48
Rapporti di infrazione
In vigore dal 21 dic 2006
Rapporti di infrazione
1. Nel caso delle infrazioni gravi di cui all' lo Stato membro interessato trasmette alla Commissione un rapporto sull'andamento dell'indagine che illustri i provvedimenti adottati o proposti in relazione all'infrazione grave; la trasmissione deve avvenire in tempi brevi e comunque entro tre mesi dalla notifica dell'infrazione. Alla fine dell'indagine lo Stato membro trasmette un rapporto sui risultati della stessa.
2. Sulla base dei rapporti degli Stati membri, la Commissione redige un rapporto comunitario Nei quattro mesi che seguono la notifica dell'infrazione la Commissione invia il rapporto comunitario sull'andamento dell'indagine al segretariato della NAFO e, prima possibile, invia il rapporto sui risultati dell'indagine una volta conclusa quest'ultima.
Storico versioni
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