Art. 50

Porti designati

In vigore dal 21 dic 2006
Porti designati Sbarchi e trasbordi sono consentiti solo nei porti designati. Gli Stati membri designano un luogo utilizzato per gli sbarchi o un luogo in prossimità della costa (porti designati), in cui sono consentiti gli sbarchi o trasbordi di pesce di cui all'. Fatta salva la data di applicazione dell', gli Stati membri inviano alla Commissione entro il 15 gennaio 2007 l'elenco di tali porti. Alla Commissione sono altresì notificati, almeno 15 giorni prima della loro entrata in vigore, tutte le eventuali modifiche dell'elenco. La Commissione pubblica l'elenco dei porti designati e gli eventuali cambiamenti nella serie C della Gazzetta ufficiale dell'Unione europea e sul proprio sito web.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:41:oj#art-50

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo