Art. 51
Preavviso di entrata in porto
In vigore dal 21 dic 2006
Preavviso di entrata in porto
1. In deroga all'articolo 28 sexies, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2847/93, il capitano di ogni nave da pesca che detenga a bordo pesce di cui all' e che intenda entrare in un porto per effettuare uno sbarco o un trasbordo deve comunicarlo alle autorità competenti di tale porto almeno tre giorni lavorativi prima dell'ora di arrivo prevista.
2. La notifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo deve essere corredata del modulo di cui alla parte I dell'allegato XV, la cui parte A deve essere compilata come segue:
a)
il modulo PSC 1 è utilizzato quando la nave sbarca le proprie catture;
b)
il modulo PSC 2 è utilizzato quando la nave ha effettuato operazioni di trasbordo. In questi casi viene utilizzato un modulo per ogni nave cedente.
3. Lo Stato membro di approdo trasmette sollecitamente una copia del modulo di cui al paragrafo 2 allo Stato di bandiera della nave da pesca e allo Stato o agli Stati di bandiera delle navi cedenti qualora la nave abbia effettuato operazioni di trasbordo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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