Art. 44
Provvedimenti da adottare in caso di infrazioni
In vigore dal 21 dic 2006
Provvedimenti da adottare in caso di infrazioni
1. Qualora le autorità competenti di uno Stato membro ricevano una notifica relativa a un'infrazione commessa da una nave che battente la bandiera di tale Stato, esse sono tenute a effettuare un'indagine rapida e completa di tale infrazione per acquisire le prove necessarie e, se del caso, provvedere a un'ispezione della nave.
2. In caso di mancato rispetto delle misure adottate dalla NAFO, le autorità competenti dello Stato membro devono intervenire sollecitamente a livello amministrativo o giudiziario, secondo le proprie legislazioni nazionali, nei confronti dei responsabili della nave battente bandiera di tale Stato.
3. Le autorità competenti dello Stato di bandiera garantiscono che i procedimenti avviati in conformità del paragrafo 2, e nel rispetto delle pertinenti disposizioni del diritto nazionale, permettano di adottare misure adeguate, severe, che assicurino il rispetto delle disposizioni, privino i contravvenenti dei benefici economici acquisiti con il loro comportamento e costituiscano per il futuro un deterrente efficace.
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