Art. 42

Pesca dei gamberelli boreali

In vigore dal 21 dic 2006
Pesca dei gamberelli boreali 1.   Ogni Stato membro comunica giornalmente alla Commissione i quantitativi di gamberelli boreali (Pandalus borealis) catturati nella divisione 3L della zona di regolamentazione NAFO da navi battenti la sua bandiera e registrate nella Comunità. Tutte le attività di pesca sono effettuate a una profondità superiore a 200 metri e sono limitate a una nave per Stato membro alla volta. 2.   I comandanti delle navi che pescano nella divisione 3L, o i loro rappresentanti, prima di ogni ingresso in un qualsiasi porto, comunicano alle autorità competenti degli Stati membri dei cui porti intendano servirsi le informazioni riportate di seguito almeno 24 ore prima dell'arrivo previsto nei porti in questione: a) l'orario di arrivo nel porto; b) i quantitativi di gamberelli detenuti a bordo; c) la divisione o le divisioni in cui sono state effettuate le catture.
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Pesca dei gamberelli boreali (Art. 42 Regolamento (UE) 2007/41) — Testo vigente | Portale Normativo