Art. 40

Nolo di navi comunitarie

In vigore dal 21 dic 2006
Nolo di navi comunitarie 1.   Gli Stati membri possono consentire che una nave battente la loro bandiera e autorizzata a pescare nella zona di regolamentazione NAFO sia oggetto di un contratto di nolo per l'utilizzo, parziale o totale, di un contingente e/o di giorni di pesca assegnati ad un'altra parte contraente della NAFO. Non sono tuttavia permessi contratti di nolo riguardanti navi di cui è stato accertato dalla NAFO o da un'altra organizzazione regionale della pesca che hanno praticato la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca «IUU»). 2.   Alla data della conclusione di un contratto di nolo lo Stato membro di bandiera trasmette i seguenti dati alla Commissione, che a sua volta li invia al segretario esecutivo della NAFO: a) il proprio consenso al contratto di nolo; b) le specie oggetto del nolo e le possibilità di pesca assegnate in base al contratto di nolo; c) la durata del contratto di nolo; d) il nome del noleggiatore; e) la parte contraente che ha noleggiato la nave; f) i provvedimenti adottati dallo Stato membro per garantire il rispetto delle misure di conservazione e di attuazione della NAFO per la durata del contratto di nolo da parte delle navi noleggiate battenti la propria bandiera. 3.   Alla conclusione del contratto di nolo lo Stato membro di bandiera informa la Commissione, che trasmette sollecitamente tale informazione al segretario esecutivo della NAFO. 4.   Lo Stato membro di bandiera provvede affinché: a) la nave noleggiata non sia autorizzata, durante il periodo del nolo, a pescare nell'ambito delle possibilità di pesca assegnate allo Stato membro di bandiera; b) la nave non sia autorizzata a pescare, durante lo stesso periodo, nell'ambito di più contratti di nolo; c) la nave rispetti le misure di conservazione e di attuazione della NAFO per la durata del nolo; d) tutte le catture e le catture accessorie effettuate nell'ambito del contratto di nolo notificato siano registrate nel giornale di bordo dalla nave noleggiata separatamente dagli altri dati relativi alle catture. 5.   Gli Stati membri comunicano alla Commissione tutte le catture e le catture accessorie di cui al paragrafo 4, lettera d), separatamente rispetto agli dati nazionali relativi alle catture. La Commissione trasmette sollecitamente tali dati al segretario esecutivo della NAFO.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:41:oj#art-40

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Nolo di navi comunitarie (Art. 40 Regolamento (UE) 2007/41) — Testo vigente | Portale Normativo