Art. 38

Reti a bordo

In vigore dal 21 dic 2006
Reti a bordo 1.   Durante la pesca selettiva di una o più delle specie elencate nell'allegato VII le navi comunitarie non possono tenere a bordo reti le cui maglie siano di dimensioni inferiori a quelle indicate all'. 2.   Tuttavia, le navi comunitarie che nel corso della stessa bordata pescano in zone diverse dalla zona di regolamentazione NAFO possono tenere a bordo tali reti, purché queste siano correttamente fissate e riposte e non siano disponibili per un impiego immediato. Tali reti devono: a) essere staccate dai rispettivi pannelli, cavi e corde da traino o da strascico; e b) quando si trovano sul ponte o sopra il ponte, essere fissate saldamente a una parte della sovrastruttura.
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Reti a bordo (Art. 38 Regolamento (UE) 2007/41) — Testo vigente | Portale Normativo