Art. 37

Giornale di pesca, registro di produzione e piano di stivaggio

In vigore dal 21 dic 2006
Giornale di pesca, registro di produzione e piano di stivaggio 1.   I comandanti delle navi comunitarie si conformano agli del regolamento (CEE) n. 2847/93 e annotano nel giornale di bordo le informazioni elencate nell'allegato XI del presente regolamento. 2.   Entro il giorno 15 di ogni mese gli Stati membri notificano alla Commissione, su supporto informatico, i quantitativi di stock di cui all'allegato XII sbarcati nel corso del mese precedente e comunicano tutte le informazioni ricevute ai sensi degli del regolamento (CEE) n. 2847/93. 3.   Il comandante di una nave comunitaria tiene, per le catture delle specie elencate nell'allegato IC: a) un registro di produzione attestante la produzione complessiva, ripartita per specie presenti a bordo, espressa in peso per prodotto (in chilogrammi); b) un piano di stivaggio che indichi la collocazione delle diverse specie nella stiva. Nel caso dei gamberelli, le navi devono disporre di un piano di stivaggio che specifichi la collocazione dei gamberelli catturati nella divisione 3L e nella divisione 3M, come pure i quantitativi di gamberelli, ripartiti per divisione, detenuti a bordo (in peso del prodotto espresso in kg). 4.   Il registro di produzione e il piano di stivaggio di cui al paragrafo 3 sono aggiornati quotidianamente con i dati del giorno precedente relativi al periodo compreso tra le ore 00.00 (UTC) e le ore 24.00 (UTC) e devono essere tenuti a bordo fino al completamento dello sbarco. 5.   I comandanti delle navi comunitarie devono prestare l'assistenza necessaria per consentire la verifica dei quantitativi dichiarati nel registro di produzione e dei prodotti trasformati conservati a bordo. 6.   Ogni due anni gli Stati membri certificano l'esattezza dei piani di capacità di tutte le navi comunitarie autorizzate ad esercitare l'attività di pesca ai sensi dell', paragrafo 1. Il comandante della nave provvede affinché una copia di tale certificazione sia conservata a bordo per essere visionata da un ispettore, qualora quest'ultimo ne faccia richiesta.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2007:41:oj#art-37

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Giornale di pesca, registro di produzione e piano di stivaggio (Art. 37 Regolamento (UE) 2007/41) — Testo vigente | Portale Normativo