Art. 6
Disposizioni speciali e attribuzione
In vigore dal 21 dic 2006
Disposizioni speciali e attribuzione
1. La ripartizione tra gli Stati membri delle possibilità di pesca di cui all'allegato I non pregiudica:
a)
gli scambi a norma dell', paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 2371/2002;
b)
le riassegnazioni effettuate a norma dell', paragrafo 4, dell', paragrafo 1, e dell', paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 2847/93;
c)
gli sbarchi supplementari consentiti a norma dell' del regolamento (CE) n. 847/96;
d)
i quantitativi riportati a norma dell' del regolamento (CE) n. 847/96;
e)
le detrazioni effettuate a norma dell' del regolamento (CE) n. 847/96.
2. Ai fini del riporto di contingenti al 2008, l', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 847/96 si applica, in deroga a quanto disposto dallo stesso regolamento, a tutti gli stock soggetti a TAC analitico.
Storico versioni
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