Art. 7

Limitazioni dello sforzo di pesca e condizioni ad esse associate per la gestione degli stock

In vigore dal 21 dic 2006
Limitazioni dello sforzo di pesca e condizioni ad esse associate per la gestione degli stock 1.   Dal 1o febbraio 2007 al 31 gennaio 2008, le limitazioni dello sforzo di pesca e le condizioni ad esse associate di cui: a) l'allegato IIA si applica alla gestione di taluni stock nel Kattegat, nello Skagerrak e nelle zone CIEM IV, VIa, VIIa, VIId e alle acque CE della zona CIEM IIa; b) l'allegato IIB si applica alla gestione del nasello e dello scampo nelle zone CIEM VIIIc e IXa, ad eccezione del Golfo di Cadice; c) l'allegato IIC si applica alla gestione degli stock di sogliola nella zona CIEM VIIe; d) l'allegato IID si applica alla gestione degli stock di cicerello nelle zone CIEM IIIa e IV e alle acque CE della zona CIEM IIa. 2.   Per il periodo dal 1o gennaio 2007 al 31 gennaio 2007, per gli stock menzionati al paragrafo 1, lo sforzo di pesca e le condizioni associate di cui agli allegati IIA, IIB, IIC e IID del regolamento CE n. 51/2006 continuano ad applicarsi. 3.   Le navi che utilizzano tipi di attrezzi di cui al punto 4.1 dell'allegato IIA e ai punti 3, rispettivamente, degli allegati IIB e IIC e che svolgono attività di pesca nelle zone di cui al punto 2, dell'allegato IIA e ai punti 1, rispettivamente, degli allegati IIB e IIC devono detenere un permesso di pesca speciale rilasciato conformemente all' del regolamento (CE) n. 1627/94, come previsto in tali allegati. 4.   La Commissione fissa lo sforzo di pesca definitivo per il 2007 per la pesca del cicerello nelle zone CIEM IIIa, IV e nelle acque CE della zona CIEM IIa in conformità delle norme di cui ai punti da 3 a 6 dell'allegato IID. 5.   Gli Stati membri garantiscono che, per il 2007, i livelli, misurati in chilowatt-giorni fuori dal porto, dello sforzo di pesca messo in atto da navi titolari di permessi di pesca per acque profonde non superino l'75 % dello sforzo di pesca annuale medio messo in atto dalle navi dello Stato membro interessato nel 2003 durante le uscite per le quali erano titolari di permessi di pesca per acque profonde e sono state catturate specie di acque profonde di cui agli allegati I e II del regolamento (CE) n. 2347/2002. Il presente paragrafo si applica unicamente alle sortite di pesca in cui sono stati catturati più di 100 kg di specie di acque profonde diverse dalla specie argentina.
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Limitazioni dello sforzo di pesca e condizioni ad esse associate per la gestione degli stock (Art. 7 Regolamento (UE) 2007/41) — Testo vigente | Portale Normativo