Art. 9

Catture non sottoposte a cernita nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque CE della zona CIEM IIa

In vigore dal 21 dic 2006
Catture non sottoposte a cernita nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque CE della zona CIEM IIa 1.   Gli Stati membri provvedono ad attuare un adeguato programma di campionamento atto a consentire un controllo efficace degli sbarchi non sottoposti a cernita di specie catturate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque CE della zona CIEM IIa. 2.   Le catture non sottoposte a cernita effettuate nelle zone CIEM IIIa, IV e VIId e nelle acque CE della zona CIEM IIa sono sbarcate solo nei porti e luoghi di sbarco in cui sia in atto un programma di campionamento quale indicato al paragrafo 1.
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