Art. 5

Limiti di cattura e attribuzioni

In vigore dal 21 dic 2006
Limiti di cattura e attribuzioni 1.   I limiti di cattura per le navi comunitarie nelle acque comunitarie o in alcune acque non comunitarie e la ripartizione di tali limiti fra gli Stati membri, nonché le condizioni ad essi associate conformemente all' del regolamento (CE) n. 847/96, sono fissati nell'allegato I. 2.   Le navi comunitarie sono autorizzate a effettuare catture, nei limiti dei contingenti fissati all'allegato I, nelle acque soggette, in materia di pesca, alla giurisdizione delle Isole Færøer, della Groenlandia, dell'Islanda, della Norvegia e nella zona di pesca intorno a Jan Mayen, nel rispetto delle condizioni stabilite agli . 3.   La Commissione fissa i limiti di cattura finali per la pesca del cicerello nelle zone CIEM IIIa, IV e nelle acque CE della zona CIEM IIa in conformità delle norme di cui al punto 8 dell'allegato IID. 4.   La Commissione fissa i limiti di cattura per il capelin nella zona CIEM V e nelle acque groenlandesi della zona CIEM XIV, a disposizione della Comunità, nella misura del 7,7 % della quota del TAC di capelin, non appena quest'ultimo sia stato fissato. 5.   I limiti di cattura per lo stock di busbana norvegese nella zona CIEM IIIa e nelle acque CE delle zone CIEM IIa e IV, per gli stock di spratto nelle acque CE delle zone CIEM IIa e IV e per gli stock di acciuga nella zona CIEM VIII possono essere riveduti dalla Commissione, in conformità della procedura di cui all', paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 2371/2002, alla luce delle informazioni scientifiche raccolte durante il primo semestre del 2007. 6.   Alle navi comunitarie, in tutte le acque comunitarie e non comunitarie, è vietata la pesca, la detenzione a bordo, il trasbordo e lo sbarco delle seguenti specie: — Squalo elefante (Cetorinhus maximus) — Pescecane (Carcharodon carcharias). 7.   Alle navi comunitarie è vietata la pesca del pesce specchio atlantico (Hoplostethus atlanticus) nelle parti delle zone CIEM V, VI e VII situate all'interno della zona di regolamentazione NEAFC. 8.   Alle navi comunitarie è vietata la pesca dello scorfano atlantico pelagico (Sebastes mentella) nelle parti delle zone CIEM I e II situate all'interno della zona di regolamentazione NEAFC, nel periodo dal 1o gennaio 2007 al 30 giugno 2007, ad eccezione delle catture accessorie inevitabili. Tale divieto si applica anche per il periodo dal 1o luglio 2007 al 31 dicembre 2007, se così raccomandato dalla NEAFC. In tal caso, la Commissione pubblica una notifica della raccomandazione della NEAFC nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, serie C.
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Limiti di cattura e attribuzioni (Art. 5 Regolamento (UE) 2007/41) — Testo vigente | Portale Normativo