Art. 4

Zone di pesca

In vigore dal 21 dic 2006
Zone di pesca Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni delle zone: a) zone CIEM (Consiglio internazionale per l'esplorazione del mare) quali definite nel regolamento (CEE) n. 3880/91; b) zone COPACE (Atlantico centro-orientale o zona principale di pesca FAO 34) quali definite nel regolamento (CE) n. 2597/95 del Consiglio, del 23 ottobre 1995, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture nominali da parte degli Stati membri con attività di pesca in zone diverse dell'Atlantico settentrionale (27); c) zone NAFO (Organizzazione della pesca nell'Atlantico nordoccidentale) quali definite nel regolamento (CEE) n. 2018/93 del Consiglio, del 30 giugno 1993, relativo alla trasmissione di statistiche sulle catture e l'attività degli Stati membri con attività di pesca nell'Atlantico nord-occidentale (28); d) zone CCAMLR (Convenzione sulla conservazione delle risorse marine biologiche dell'Antartico) quali definite nel regolamento (CE) n. 601/2004; e) zona IATTC (Commissione interamericana per il tonno tropicale), quale definita nella decisione 2006/539/CE del Consiglio del 22 maggio 2006, relativa alla conclusione, a nome della Comunità europea, della convenzione per il rafforzamento della commissione interamericana per i territori tropicali istituita dalla convenzione del 1949 tra gli Stati Uniti d'America e la Repubblica di Costa Rica (29); f) zona WCPFC (Commissione per la pesca nel Pacifico centro-occidentale), quale definita nella decisione 2005/75/CE del Consiglio del 26 aprile 2004 relativa all'adesione della Comunità alla convenzione sulla conservazione e la gestione degli stock ittici altamente migratori dell'Oceano pacifico centrale e occidentale (30); g) zona ICCAT (Commissione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico), quale definita nella decisione 86/238/CEE del Consiglio del 9 giugno 1986 relativa all'adesione della Comunità alla convenzione internazionale per la conservazione dei tonnidi dell'Atlantico, emendata dal protocollo allegato all'atto finale della conferenza dei plenipotenziari degli Stati aderenti alla convenzione firmata a Parigi il 10 luglio 1984 (31); h) zone SEAFO (Organizzazione per la pesca nell'Atlantico sud-orientale) quali definite nella decisione n. 2002/738/CE del Consiglio del 22 luglio 2002 relativa alla conclusione da parte della Comunità europea della convenzione sulla conservazione e gestione delle risorse della pesca nell'Atlantico sudorientale (32); i) zona CGPM (Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo), quale definita nella decisione 98/416/CE del Consiglio del 16 giugno 1998 relativa all'adesione della Comunità europea alla Commissione generale per la pesca nel Mediterraneo (33).
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Zone di pesca (Art. 4 Regolamento (UE) 2007/41) — Testo vigente | Portale Normativo