Art. 36
Etichettatura del prodotto e stivaggio separato
In vigore dal 21 dic 2006
Etichettatura del prodotto e stivaggio separato
1. Tutti i pesci trasformati, catturati nella zona di regolamentazione NAFO, devono essere etichettati in modo tale che ciascuna specie e categoria di prodotto di cui all' del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio del 17 dicembre 1999, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura (36) e, nel caso dei gamberelli la data di cattura, siano identificabili. La marcatura deve inoltre indicare che la cattura è avvenuta nella zona di regolamentazione NAFO.
2. La marcatura dei gamberelli catturati nelle divisioni 3L e 3M e degli ippoglossi neri catturati nella sottozona 2 e nelle divisioni 3KLMNO deve indicare che la cattura è avvenuta in tali zone.
3. Tenendo in debito conto la responsabilità legale in materia di sicurezza e di navigazione del comandante della nave, si applica quanto segue:
a)
tutte le catture effettuate nella zona di regolamentazione NAFO devono essere stivate separatamente dalle catture effettuate al di fuori della stessa, in modo da essere chiaramente distinte mediante plastica, compensato o reti;
b)
le catture delle stesse specie possono essere tenute in più di una parte della stiva, ma la loro collocazione deve essere chiaramente indicata nel piano di stivaggio di cui all'.
Storico versioni
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