Art. 41

Controllo dello sforzo di pesca

In vigore dal 21 dic 2006
Controllo dello sforzo di pesca 1.   Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per assicurare che lo sforzo di pesca delle sue navi sia commisurato alle possibilità di pesca disponibili per tale Stato membro nella zona di regolamentazione NAFO. 2.   Gli Stati membri trasmettono alla Commissione il piano di pesca delle loro navi che effettuano la pesca di specie nella zona di regolamentazione NAFO al più tardi entro il 31 gennaio 2007 o, successivamente, almeno 30 giorni prima della data in cui prevedono di iniziare detta attività. Il piano di pesca identifica, tra l'altro, la nave o le navi che effettueranno questa attività e il previsto numero di giorni di pesca che tali navi trascorreranno all'interno della zona di regolamentazione NAFO. 3.   Gli Stati membri informano la Commissione, su base indicativa, delle attività di pesca che le navi intendono effettuare in altre zone. 4.   Il piano di pesca rappresenta lo sforzo di pesca totale che verrà messo in atto nella zona di regolamentazione NAFO rispetto alle possibilità di pesca di cui dispone lo Stato membro che effettua la comunicazione. 5.   Entro il 15 gennaio 2008 gli Stati membri trasmettono alla Commissione, una relazione sull'attuazione dei rispettivi piani di pesca, in cui vengono indicati il numero di navi effettivamente impegnate in attività di pesca nella zona di regolamentazione NAFO, le catture di ogni nave e il numero totale di giorni di pesca che ogni nave ha trascorso in tale zona. Le attività delle navi dedite alla pesca dei gamberelli nelle divisioni 3M e 3L sono comunicate separatamente per ciascuna divisione.
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Controllo dello sforzo di pesca (Art. 41 Regolamento (UE) 2007/41) — Testo vigente | Portale Normativo