Art. 54

Rapporti di ispezione

In vigore dal 21 dic 2006
Rapporti di ispezione 1.   Ciascuna ispezione deve essere documentata compilando il rapporto di ispezione di cui alla parte II dell'allegato XV. 2.   Una copia di ciascun rapporto di ispezione deve essere trasmessa senza indugio allo Stato di bandiera della nave da pesca ispezionata e allo Stato o agli Stati di bandiera della nave da pesca cedente qualora siano state effettuate operazioni di trasbordo nonché alla Commissione e al Segretario della NEAFC qualora il pesce sbarcato o trasbordato sia stato catturato nella zona di regolamentazione NEAFC. 3.   La copia originale o autenticata di ciascun rapporto di ispezione viene trasmessa su richiesta allo Stato di bandiera della nave da pesca ispezionata.
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Rapporti di ispezione (Art. 54 Regolamento (UE) 2007/41) — Testo vigente | Portale Normativo