Art. 55
Divieti e limiti di cattura
In vigore dal 21 dic 2006
Divieti e limiti di cattura
1. La pesca diretta alle specie elencate nell'allegato XIII è vietata nelle zone e durante i periodi ivi indicati.
2. Per le attività di pesca nuove e sperimentali si applicano i limiti delle catture e delle catture accessorie di cui all'allegato XIV nelle sottozone in esso indicate.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2007:41:oj#art-55