Art. 57

Rapporto di avvistamento di navi

In vigore dal 21 dic 2006
Rapporto di avvistamento di navi 1.   Qualora il comandante di una nave provvista di licenza avvisti altri pescherecci all'interno della zona della CCAMLR, per quanto possibile egli raccoglie il maggior numero di informazioni su tali avvistamenti, tra cui: a) il nome e la descrizione della nave; b) l'indicativo di chiamata della nave; c) il numero di registrazione e il numero Lloyds/IMO della nave; d) lo Stato di bandiera della nave; e) fotografie della nave a sostegno del rapporto; f) eventuali altre informazioni pertinenti sulle attività osservate della nave. 2.   I comandanti trasmettono quanto prima un rapporto contenente le informazioni di cui al paragrafo 1 al proprio Stato di bandiera. Lo Stato di bandiera trasmette al segretariato della CCAMLR i rapporti in questione qualora la nave avvistata abbia praticato attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (IUU) secondo le norme della CCAMLR.
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Rapporto di avvistamento di navi (Art. 57 Regolamento (UE) 2007/41) — Testo vigente | Portale Normativo