Art. 59
Sistemi di notifica
In vigore dal 21 dic 2006
Sistemi di notifica
Le navi che partecipano alla pesca sperimentale di cui all' sono soggette ai seguenti sistemi di notifica delle catture e dello sforzo di pesca:
a)
il sistema di dichiarazione delle catture e dello sforzo per periodo di 5 giorni, di cui all' del regolamento (CE) n. 601/2004, con l'eccezione che gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni sulle catture e lo sforzo di pesca entro due giorni lavorativi dopo il termine di ciascun periodo perché siano immediatamente trasmessi alla CCAMLR. Nelle sottozone 88.1 e 88.2 e nelle divisioni 58.4.1 e 58.4.2 le comunicazioni saranno effettuate dalle piccole unità di ricerca.
b)
il sistema dichiarazione mensile dei dati biologici e dei dati di sforzo, di cui all' del regolamento (CE) n. 601/2004;
c)
la dichiarazione del numero e peso totale degli esemplari di Dissostichus eleginoides e Dissostichus mawsoni rigettati, compresi gli esemplari con carne di aspetto gelatinoso.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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