Art. 11

Disposizioni nazionali

In vigore dal 20 dic 2006
Disposizioni nazionali 1.   Entro il 19 luglio 2007 gli Stati membri informano la Commissione in merito alle vigenti disposizioni nazionali in materia di aggiunta obbligatoria di vitamine e minerali e di prodotti di cui alla deroga prevista dall', lettera b). 2.   Se uno Stato membro, in mancanza di disposizioni comunitarie, ritiene necessario adottare una nuova disposizione legislativa: a) sull'aggiunta obbligatoria di vitamine o minerali a determinati alimenti o categorie di alimenti; oppure b) sul divieto o la restrizione dell'utilizzo di talune sostanze di altro tipo nella produzione di determinati alimenti, lo notifica alla Commissione secondo la procedura di cui all'.
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