Art. 13
Misure di salvaguardia
In vigore dal 20 dic 2006
Misure di salvaguardia
1. Uno Stato membro, se ha seri motivi per ritenere che un prodotto, pur essendo conforme alle disposizioni del presente regolamento, ponga in pericolo la salute umana, può temporaneamente sospendere o limitare l'applicazione delle disposizioni in questione nel proprio territorio.
Esso ne informa immediatamente gli altri ati membri e la Commissione, motivando la sua decisione.
2. La decisione è adottata secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, eventualmente dopo aver ottenuto un parere dall'Autorità.
La Commissione può avviare tale procedura di propria iniziativa.
3. Lo Stato membro di cui al paragrafo 1 può mantenere la sospensione o la limitazione sino al momento in cui non gli sia stata notificata la decisione di cui al paragrafo 2.
Storico versioni
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