Art. 14

Procedura del comitato

In vigore dal 20 dic 2006
Procedura del comitato 1.   La Commissione è assistita dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali istituito dall'articolo 58, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 178/2002, in seguito denominato il «comitato». 2.   Nei casi in cui è fatto riferimento al presente paragrafo si applicano gli della decisione 1999/468/CE, tenendo conto delle disposizioni dell' della stessa. Il periodo di cui all', paragrafo 6 della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
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Procedura del comitato (Art. 14 Regolamento (UE) 2006/1925) — Testo vigente | Portale Normativo