Art. 4

Restrizioni all'aggiunta di vitamine e minerali

In vigore dal 20 dic 2006
Restrizioni all'aggiunta di vitamine e minerali Vitamine e minerali non possono essere aggiunti a: a) prodotti alimentari non trasformati, compresi, a titolo esemplificativo e non limitativo, frutta, verdura, carne, pollame e pesce; b) bevande con tenore alcolico superiore all'1,2 % in volume, fatta eccezione, in deroga all', paragrafo 2, per i prodotti: i) di cui all'articolo 44, paragrafi 6 e 13 del regolamento (CE) del Consiglio n. 1493/1999 del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo (9), ii) commercializzati prima dell'adozione del presente regolamento, iii) che sono stati notificati alla Commissione da uno Stato membro in conformità dell', e a condizione che non vi siano indicazioni a carattere nutrizionale o sanitario. Gli altri alimenti o le categorie di alimenti cui non si possono aggiungere particolari vitamine e minerali possono essere determinati secondo la procedura di cui all', paragrafo 2, alla luce di prove scientifiche e considerando il valore nutrizionale.
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Restrizioni all'aggiunta di vitamine e minerali (Art. 4 Regolamento (UE) 2006/1925) — Testo vigente | Portale Normativo