Art. 10

Libera circolazione delle merci

In vigore dal 20 dic 2006
Libera circolazione delle merci Fermo restando quanto disposto dal trattato, in particolare agli articoli 28 e 30, gli Stati membri non possono limitare o vietare il commercio di alimenti che siano conformi a quanto disposto nel presente regolamento e negli atti comunitari adottati per la sua esecuzione attraverso l'applicazione di disposizioni nazionali non armonizzate che regolino l'aggiunta di vitamine e minerali agli alimenti.
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Libera circolazione delle merci (Art. 10 Regolamento (UE) 2006/1925) — Testo vigente | Portale Normativo