Art. 9

Registro comunitario

In vigore dal 20 dic 2006
Registro comunitario 1.   La Commissione istituisce e tiene aggiornato un registro comunitario sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune sostanze di altro tipo agli alimenti, in seguito denominato «il registro». 2.   Sul registro figura quanto segue: a) le vitamine e i minerali, elencati nell'allegato I, che possono essere aggiunti agli alimenti; b) le formule vitaminiche e le sostanze minerali, elencate nell'allegato II, che possono essere aggiunte agli alimenti; c) le quantità massime e minime di vitamine e di minerali che possono essere aggiunte agli alimenti e le condizioni correlate fissate in conformità dell'; d) le informazioni relative alle disposizioni nazionali in materia di aggiunta obbligatoria di vitamine e minerali di cui all'; e) eventuali restrizioni all'aggiunta di vitamine e minerali ai sensi dell'; f) le sostanze per le quali è stato presentato un fascicolo secondo quanto previsto all', paragrafo 1, lettera b); g) le informazioni sulle sostanze inserite nell'allegato III e sui motivi del loro inserimento; h) le informazioni sulle sostanze elencate nell'allegato III, Parte C, il cui uso è di norma consentito ai sensi dell', paragrafo 5. 3.   Il registro è accessibile al pubblico.
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