Art. 9
Registro comunitario
In vigore dal 20 dic 2006
Registro comunitario
1. La Commissione istituisce e tiene aggiornato un registro comunitario sull'aggiunta di vitamine e minerali e di talune sostanze di altro tipo agli alimenti, in seguito denominato «il registro».
2. Sul registro figura quanto segue:
a)
le vitamine e i minerali, elencati nell'allegato I, che possono essere aggiunti agli alimenti;
b)
le formule vitaminiche e le sostanze minerali, elencate nell'allegato II, che possono essere aggiunte agli alimenti;
c)
le quantità massime e minime di vitamine e di minerali che possono essere aggiunte agli alimenti e le condizioni correlate fissate in conformità dell';
d)
le informazioni relative alle disposizioni nazionali in materia di aggiunta obbligatoria di vitamine e minerali di cui all';
e)
eventuali restrizioni all'aggiunta di vitamine e minerali ai sensi dell';
f)
le sostanze per le quali è stato presentato un fascicolo secondo quanto previsto all', paragrafo 1, lettera b);
g)
le informazioni sulle sostanze inserite nell'allegato III e sui motivi del loro inserimento;
h)
le informazioni sulle sostanze elencate nell'allegato III, Parte C, il cui uso è di norma consentito ai sensi dell', paragrafo 5.
3. Il registro è accessibile al pubblico.
Storico versioni
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