Art. 18
In vigore dal 19 dic 2006
Con effetto al 1o luglio 2006, gli importi dell’assegno per figli a carico di cui all’, paragrafo 1 dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:
1.7.06-31.12.06
302,32
1.1.07-31.12.07
316,11
1.1.08-31.12.08
329,89
Storico versioni
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