Art. 18

In vigore dal 19 dic 2006
Con effetto al 1o luglio 2006, gli importi dell’assegno per figli a carico di cui all’, paragrafo 1 dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue: 1.7.06-31.12.06 302,32 1.1.07-31.12.07 316,11 1.1.08-31.12.08 329,89
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Art. 18 Regolamento (UE) 2006/1895 — Testo vigente | Portale Normativo