Art. 20

In vigore dal 19 dic 2006
Con effetto al 1o luglio 2006, ai fini dell’applicazione dell’ dell’allegato XIII dello statuto, l’importo dell’indennità forfettaria di cui all’articolo 4 bis dell'allegato VII dello statuto, in vigore anteriormente al 1o maggio 2004, è fissato a: — 121,61 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C4 o C5; — 186,45 EUR al mese, per i funzionari inquadrati nei gradi C1, C2 o C3.
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