Art. 19
In vigore dal 19 dic 2006
Con effetto al 1o luglio 2006, gli importi dell’indennità scolastica di cui all’, paragrafo 1 dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue:
1.7.06-31.8.06
33,59
1.9.06-31.8.07
50,361
1.9.07-31.8.08
67,16
Storico versioni
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