Art. 19

In vigore dal 19 dic 2006
Con effetto al 1o luglio 2006, gli importi dell’indennità scolastica di cui all’, paragrafo 1 dell’allegato XIII dello statuto sono fissati come segue: 1.7.06-31.8.06 33,59 1.9.06-31.8.07 50,361 1.9.07-31.8.08 67,16
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