Art. 16
In vigore dal 19 dic 2006
Con effetto al 1o luglio 2006, agli importi di cui all’ del regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 260/68 (3) si applica il coefficiente 5,088579.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1895:oj#art-16