Art. 13
In vigore dal 19 dic 2006
Con effetto al 1o luglio 2006, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 94 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:
—
773,57 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia;
—
458,63 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.
Storico versioni
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