Art. 9
In vigore dal 19 dic 2006
Con effetto al 1o luglio 2006, il limite inferiore per l’indennità di prima sistemazione di cui all’articolo 24, paragrafo 3 del regime applicabile agli altri agenti è fissato a:
—
1 028,45 EUR per l’agente che abbia diritto all’assegno di famiglia;
—
611,52 EUR per l’agente che non abbia diritto a tale assegno.
Storico versioni
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