Art. 6

In vigore dal 19 dic 2006
Con effetto al 1o luglio 2006, l’importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’, paragrafo 1 dell’allegato VII dello statuto è fissato a 157,29 EUR. Con effetto al 1o luglio 2006, l’importo dell’assegno per figli a carico di cui all’, paragrafo 1 dell’allegato VII dello statuto è fissato a 343,69 EUR. Con effetto al 1o luglio 2006, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’, paragrafo 1 dell’allegato VII dello statuto è fissato a 233,20 EUR. Con effetto al 1o luglio 2006, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’, paragrafo 2 dell’allegato VII dello statuto è fissato a 83,96 EUR. Con effetto al 1o luglio 2006, l’importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’, paragrafo 1, secondo comma dell’allegato VII dello statuto è fissato a 466,17 EUR.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2006:1895:oj#art-6

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo