Art. 6
In vigore dal 19 dic 2006
Con effetto al 1o luglio 2006, l’importo di base dell’assegno di famiglia di cui all’, paragrafo 1 dell’allegato VII dello statuto è fissato a 157,29 EUR.
Con effetto al 1o luglio 2006, l’importo dell’assegno per figli a carico di cui all’, paragrafo 1 dell’allegato VII dello statuto è fissato a 343,69 EUR.
Con effetto al 1o luglio 2006, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’, paragrafo 1 dell’allegato VII dello statuto è fissato a 233,20 EUR.
Con effetto al 1o luglio 2006, l’importo dell’indennità scolastica di cui all’, paragrafo 2 dell’allegato VII dello statuto è fissato a 83,96 EUR.
Con effetto al 1o luglio 2006, l’importo minimo dell’indennità di dislocazione di cui all’articolo 69 dello statuto e all’, paragrafo 1, secondo comma dell’allegato VII dello statuto è fissato a 466,17 EUR.
Storico versioni
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