Art. 8
In vigore dal 19 dic 2006
Con effetto al 1o luglio 2006, l’importo dell’indennità giornaliera di cui all’ dell’allegato VII dello statuto è fissato a:
—
36,12 EUR per il funzionario che abbia diritto all’assegno di famiglia;
—
29,12 EUR per il funzionario che non abbia diritto a tale assegno.
Storico versioni
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