Art. 50
Diritti di accesso ai fini dell'utilizzo
In vigore dal 18 dic 2006
Diritti di accesso ai fini dell'utilizzo
1. I partecipanti alla stessa azione indiretta beneficiano di diritti di accesso alle conoscenze acquisite, qualora queste siano necessarie per l'utilizzo delle proprie conoscenze acquisite.
Previo accordo, tali diritti di accesso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli o a titolo gratuito.
2. I partecipanti alla stessa azione indiretta beneficiano di diritti di accesso alle conoscenze preesistenti, se necessario all'utilizzo delle proprie conoscenze acquisite, a condizione che il partecipante interessato sia autorizzato a concederli.
Previo accordo, tali diritti di accesso sono concessi a condizioni eque e ragionevoli o a titolo gratuito.
3. Anche un soggetto collegato stabilito in uno Stato membro o in un paese associato beneficia dei diritti di accesso, di cui ai paragrafi 1 e 2, alle conoscenze acquisiste o preesistenti alle stesse condizioni del partecipante cui è collegato, salvo disposizione contraria della convenzione di sovvenzione o dell'accordo consortile.
4. Una richiesta di diritti di accesso di cui ai paragrafi 1, 2 e 3 può essere inoltrata fino ad un anno dopo il verificarsi di uno degli eventi elencati qui di seguito:
a)
fine dell'azione indiretta;
b)
cessazione delle partecipazione del proprietario delle conoscenze preesistenti o acquisite interessate.
I partecipanti interessati, tuttavia, possono concordare una data limite diversa.
5. Previo l'accordo di tutti i proprietari interessati, un esecutore di RST può ottenere, a condizioni eque e ragionevoli da concordare, i diritti di accesso alle conoscenze acquisite per poter svolgere ulteriori attività di ricerca.
6. Gli esecutori di RST concedono gratuitamente, o a condizioni eque e ragionevoli da convenire prima della firma della convenzione di sovvenzione, l'accesso alle conoscenze preesistenti necessarie per utilizzare le conoscenze acquisite prodotte nell'ambito dell'azione indiretta.
Storico versioni
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