Art. 52

In vigore dal 18 dic 2006
1.   La Comunità può concedere un contributo alla Banca europea per gli investimenti (BEI) per coprire i rischi legati ai prestiti concessi o garanzie che la BEI effettua a sostegno degli obiettivi di ricerca stabiliti nell'ambito del settimo programma di ricerca (meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi). 2.   La BEI offre questi prestiti o garanzie nel rispetto dei principi di giustizia, trasparenza, imparzialità e equità. 3.   La Commissione ha il diritto di opporsi all'uso del meccanismo di finanziamento con ripartizione dei rischi per determinati prestiti o garanzie, a condizioni da stabilire nella convenzione di sovvenzione, conformemente ai programmi di lavoro.
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