Art. 51
Disposizioni supplementari concernenti i diritti di accesso per le azioni di ricerca di «frontiera» e le azioni destinate a gruppi specifici
In vigore dal 18 dic 2006
Disposizioni supplementari concernenti i diritti di accesso per le azioni di ricerca di «frontiera» e le azioni destinate a gruppi specifici
1. I partecipanti alla medesima azione di ricerca di frontiera beneficiano di diritti di accesso a titolo gratuito alle conoscenze acquisite e preesistenti ai fini dell'esecuzione o del perseguimento di ulteriori attività di ricerca.
I diritti di accesso da usarsi a fini diversi dal perseguimento di ulteriori attività di ricerca sono gratuiti, salvo disposizione contraria della convenzione di sovvenzione.
2. Quando il gruppo specifico che beneficia dell'azione indiretta è rappresentato da un soggetto giuridico che partecipa all'azione al suo posto, tale soggetto giuridico è autorizzato a concedere sublicenze sugli eventuali diritti di accesso di cui dispone a quelli tra i suoi membri che sono stabiliti in uno Stato membro o in un paese associato.
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