Art. 49

Diritti di accesso ai fini dell'esecuzione di azioni indirette

In vigore dal 18 dic 2006
Diritti di accesso ai fini dell'esecuzione di azioni indirette 1.   I diritti di accesso alle conoscenze acquisite sono concessi agli altri partecipanti alla stessa azione indiretta, qualora queste siano necessarie per consentire a tali partecipanti di svolgere il loro lavoro nell'ambito dell'azione in questione. Tali diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito. 2.   I diritti di accesso alle conoscenze preesistenti sono concessi agli altri partecipanti alla stessa azione indiretta, qualora queste siano necessarie per consentire a tali partecipanti di svolgere il loro lavoro nell'ambito dell'azione in questione, a condizione che il partecipante interessato sia autorizzato a concederli. Questi diritti di accesso sono concessi a titolo gratuito, se non diversamente convenuto da tutti i partecipanti prima della loro adesione alla convenzione di sovvenzione. Gli esecutori di RST concedono gratuitamente i diritti di accesso alle conoscenze preesistenti.
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Diritti di accesso ai fini dell'esecuzione di azioni indirette (Art. 49 Regolamento (UE) 2006/1906) — Testo vigente | Portale Normativo