Art. 48
Principi
In vigore dal 18 dic 2006
Principi
1. Tutte le richieste concernenti diritti di accesso sono effettuate per iscritto.
2. Se non altrimenti stabilito dal proprietario delle conoscenze preesistenti o acquisite, i diritti di accesso non conferiscono alcun diritto di concedere sublicenze.
3. È possibile concedere licenze esclusive per le conoscenze preesistenti o acquisite, a condizione che i tutti i partecipanti dichiarino per iscritto che rinunciano ai loro diritti di accesso.
4. Fatto salvo il paragrafo 3, qualsiasi accordo che preveda, per i partecipanti o i terzi, diritti di accesso alle conoscenze acquisite o preesistenti deve garantire che vengano mantenuti i potenziali diritti di accesso di altri partecipanti.
5. Fatti salvi gli e la convenzione di sovvenzione, i partecipanti alla stessa azione si informano a vicenda il più rapidamente possibile di qualsiasi limitazione alla concessione di diritti di accesso alle conoscenze preesistenti o di qualsiasi altra restrizione che possa incidere significativamente sulla concessione di diritti di accesso.
6. La cessazione della sua partecipazione ad un'azione indiretta non incide in alcun modo sull'obbligo del partecipante di concedere tali diritti di accesso agli altri partecipanti all'azione in questione, conformemente ai termini e alle condizioni stabiliti dalla convenzione di sovvenzione.
Storico versioni
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