Art. 46

Utilizzo e diffusione

In vigore dal 18 dic 2006
Utilizzo e diffusione 1.   I partecipanti utilizzano, o garantiscono che siano utilizzate, le conoscenze acquisite di loro proprietà. 2.   I partecipanti garantiscono che le conoscenze acquisite di loro proprietà siano diffuse il più rapidamente possibile. Se i partecipanti omettono di farlo, la Commissione può diffondere essa stessa tali conoscenze acquisite. La convenzione di sovvenzione può stabilire limiti di tempo a tale proposito. 3.   Le attività di diffusione devono essere compatibili con la tutela dei diritti di proprietà intellettuale, gli obblighi di riservatezza e i legittimi interessi del proprietario delle conoscenze acquisite. 4.   Prima di avviare un'attività di diffusione, occorre avvertire gli altri partecipanti interessati. A seguito della notifica, gli altri partecipanti possono opporsi qualora ritengano che i loro interessi legittimi in relazione a tali conoscenze acquisite o preesistenti possano risultare significativamente lesi. In tal caso, l'attività di diffusione può aver luogo solo se si adottano misure adeguate per tutelare questi interessi legittimi.
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Utilizzo e diffusione (Art. 46 Regolamento (UE) 2006/1906) — Testo vigente | Portale Normativo