Art. 41
Proprietà delle conoscenze acquisite da parte di gruppi specifici
In vigore dal 18 dic 2006
Proprietà delle conoscenze acquisite da parte di gruppi specifici
Per le azioni destinate a gruppi specifici, non si applicano l', paragrafo 1, e l', paragrafo 1. In tal caso, se non altrimenti convenuto dai partecipanti, le conoscenze acquisite cadono in comproprietà dei partecipanti del gruppo specifico che beneficia dell'azione.
Quando i proprietari di tali conoscenze acquisite non sono membri di tale gruppo, si adoperano affinché il gruppo benefici di tutti i diritti su tali conoscenze acquisite necessari ai fini dell'utilizzo e della diffusione delle stesse, conformemente alle modalità stabilite nell'allegato tecnico della convenzione di sovvenzione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2006:1906:oj#art-41