Art. 41

Proprietà delle conoscenze acquisite da parte di gruppi specifici

In vigore dal 18 dic 2006
Proprietà delle conoscenze acquisite da parte di gruppi specifici Per le azioni destinate a gruppi specifici, non si applicano l', paragrafo 1, e l', paragrafo 1. In tal caso, se non altrimenti convenuto dai partecipanti, le conoscenze acquisite cadono in comproprietà dei partecipanti del gruppo specifico che beneficia dell'azione. Quando i proprietari di tali conoscenze acquisite non sono membri di tale gruppo, si adoperano affinché il gruppo benefici di tutti i diritti su tali conoscenze acquisite necessari ai fini dell'utilizzo e della diffusione delle stesse, conformemente alle modalità stabilite nell'allegato tecnico della convenzione di sovvenzione.
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Proprietà delle conoscenze acquisite da parte di gruppi specifici (Art. 41 Regolamento (UE) 2006/1906) — Testo vigente | Portale Normativo