Art. 40
Comproprietà delle conoscenze acquisite
In vigore dal 18 dic 2006
Comproprietà delle conoscenze acquisite
1. Se più partecipanti hanno effettuato congiuntamente lavori che hanno generato conoscenze acquisite e se la loro quota rispettiva di partecipazione a tali lavori non può essere definita, essi sono comproprietari di queste conoscenze acquisite.
Essi definiscono un accordo per quanto concerne la ripartizione e le condizioni di esercizio di tale comproprietà secondo i termini della convenzione di sovvenzione.
2. Qualora non sia stato ancora concluso un accordo di comproprietà, ciascuno dei comproprietari è autorizzato a concedere licenze non esclusive a terzi, senza il diritto di cedere sublicenze, a condizione di:
a)
informare preventivamente gli altri comproprietari;
b)
garantire un'equa e ragionevole compensazione agli altri comproprietari.
3. Su richiesta, la Commissione fornisce orientamenti su eventuali aspetti da inserire negli accordi di comproprietà.
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